Il Tar Lombardia afferma la legittimità di richiesta di specifica professionalità in un appalto per la manutenzione del verde
13nov2020
Il Tar Lombardia afferma la legittimità di richiesta di specifica professionalità in un appalto per la manutenzione del verde pubblico. Tar Lombardia , Milano , Sez. IV , 08 / 08 / 2019 , n.1862.
Tar Lombardia , Milano , Sez. IV , 08 / 08 / 2019 , n.1862, ha stabilito che la richiesta di una stazione appaltante per una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico “di almeno una figura professionale in organico regolarmente assunta a tempo indeterminato con una preparazione altamente qualificata quale iscrizione all’albo dei periti agrari, o degli agronomi o degli agrotecnici con esperienza triennale documentata (curriculum) e, inoltre, avente certificazione ISA (International Society of Arboricolture) ETW (European Tree Worker) o ETT (European Tree Technician)” è legittima, respingendo il ricorso di una impresa esclusa dall’appalto per carenza del suddetto requisito (indicava due diverse figure professionali, ciascuna delle quali in possesso di uno solo dei due requisiti ) .
La lex specialis di gara (l’insieme di tutte le norme bando, lettera d’invito, disciplinare, capitolato d’appalto etc… che regolano lo svolgimento della procedura di selezione del contraente) era inequivoca nel richiedere che i due requisiti in questione – ovvero: i) la preparazione altamente qualificata dimostrata dall’iscrizione all’albo dei periti agrari, o degli agronomi o degli agrotecnici con esperienza triennale documentata da un curriculum e ii) certificazione ISA, ETW o ETT – fossero posseduti cumulativamente (come dimostra l’utilizzo della locuzione “e, inoltre”) dalla stessa figura professionale.
L’impresa ricorrente, pacificamente sprovvista di una figura professionale in possesso di entrambi i requisiti, non può sopperire a tale mancanza indicando due diverse figure professionali, ciascuna delle quali in possesso di uno solo dei due requisiti.
Secondo il Tar Lombardia, dunque, la stazione appaltante ha correttamente ritenuto che la ricorrente fosse sprovvista del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto, avendo essa dichiarato di possedere l’iscrizione agli albi delle competenze agronomiche e la certificazione ISA o ETT facendo ricorso a due distinte figure professionali anziché ad un unico soggetto.
Il Tar afferma che l’individuazione degli specifici requisiti di ammissione e partecipazione ad una gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di macroscopica illogicità o irragionevolezza, che nella fattispecie evidentemente non ricorrono, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto.
La ricorrente, pertanto, è stata legittimamente esclusa dalla gara in quanto sprovvista di un requisito tecnico-professionale richiesto da una legittima previsione della lex specialis.
Un importante e definitivo riconoscimento per le certificazioni in arboricoltuta all’interno degli appalti pubblici.