Ultimi Tweet

Home » News » Normativa » Nuovo regolamento edilizio Comune di Milano. Maggiore tutela per alberi ed...

Nuovo regolamento edilizio Comune di Milano. Maggiore tutela per alberi ed aree verdi

04dic2014

DSC_0069In data 26 novembre 2014, con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48, entra in vigore il testo del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano (adottato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del 14 aprile 2014 e approvato con Deliberazione n. 27 del 2 ottobre 2014).
Cambiano le regole per l’abbattimento degli alberi e diventa obbligatoria la compensazione di quanto rimosso attraverso la messa a dimora di nuovi alberi nel lotto di intervento o all’interno di un’area vicina, da concordare con il Comune.

La compensazione non avviene attraverso un semplice conto numerico ma con “un numero di esemplari in relazione alla specie e all’età della pianta rimossa, secondo una valutazione da richiedere al Settore cui compete la gestione del Verde“.

L’articolo di riferimento è il n.69: INTERRELAZIONI CON AREE VERDI E VIABILITA’

1. I progetti che contemplano interrelazioni con opere viabilistiche e/o strutture e spazi annessi (come svincoli, rotatorie e banchine laterali), nonché quelli di sistemazione delle aree libere da edificazione e verdi, devono uniformarsi agli standard prestazionali e ai contenuti tecnici delle prescrizioni tecniche progettuali vigenti, approvate dai diversi Settori per le differenti tipologie di opere e rese pubbliche sul sito del Comune.

2. La rimozione di alberi con circonferenza del fusto superiore a cm.15 misurata a cm.130 di altezza presenti negli spazi privati e pubblici è vietata.

3. Ove ciò non possa essere evitato nell’ambito di interventi edilizi e urbanistici o nella realizzazione di opere pubbliche, la rimozione deve essere adeguatamente motivata da una relazione progettuale ed agronomica ed è subordinata all’inserimento nel lotto di intervento, o in un’area vicina, individuata congiuntamente con il Comune, di un numero di esemplari adulti in relazione alla specie e all’età della pianta rimossa, secondo una valutazione da richiedere al Settore cui compete la gestione del Verde. La rimozione dovrà comunque essere precedentemente assentita nell’ambito del procedimento di riferimento. Gli interventi di sostituzione compensativa, nelle fasce periurbane o zone agricole, impiegano di preferenza specie arboree appartenenti alla flora della pianura lombarda, mentre è in ogni caso vietato l’impianto di esemplari arborei o arbustivi appartenenti a specie alloctone qualora queste esibiscano accertata o notoria attitudine invasiva. Non potranno essere rimossi gli esemplari e le specie arboree soggetti a particolare tutela.

4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle attività agricole.

In caso di pericolo imminente (es: rischio di schianto elevato di alberi), è possibile intervenire senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo, dando segnalazione allo Sportello Unico per l’Edilizia e presentando il progetto entro 20 giorni dall’inizio dei lavori:

Art.45 INTERVENTI URGENTI INTERVENTI URGENTI
Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato.
Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori allo Sportello Unico per l’Edilizia, attestando i presupposti legittimanti l’effettiva esistenza del pericolo. Deve, altresì, presentare, entro venti giorni dall’inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio, in relazione alla natura dell’intervento.
Qualora, in seguito a verifica da parte dell’amministrazione, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l’intervento, il proprietario si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano essere comunque oggetto di procedimento in sanatoria.

Maggiore tutela degli alberi e delle aree verdi in generale, soprattutto in considerazione del fatto che con il precedente Regolamento l’abbattimento degli alberi era (sempre) autorizzato a fronte della presentazione del progetto/pratica edilizia, senza alcun obbligo di compensazione.